Tassazione vincite Bitcoin nelle scommesse: aliquota 33% e quadro RW nel 2026

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- Due fiscalità che convivono nello stesso scontrino
- Vincita scommessa e plusvalenza cripto: due livelli che non si sommano
- Aliquota 33% dal 2026: cosa cambia rispetto al 26%
- Il metodo LIFO della Circolare 30/E: l’ordine conta
- Quadro RW: cosa scrivere e cosa no
- Imposta di bollo dello 0,2%: il prelievo silenzioso
- Esempio pratico: dal deposito alla vincita, tassa per tassa
- Sanzioni per omessa dichiarazione: i numeri reali
- Compensare le perdite: regole e limiti effettivi
- Domande frequenti
- Cosa fare adesso, prima della prossima dichiarazione
Due fiscalità che convivono nello stesso scontrino
Una telefonata di gennaio scorso. Cliente al telefono: “Ho vinto 3.000 euro su una scommessa pagata in BTC. Quanto pago?” Risposta: dipende da cosa intendi per “ho vinto”. E lì, ogni anno, parte la conversazione che mi tocca rifare con dieci, quindici scommettitori abituati a maneggiare cripto. Il loro errore non è ignoranza: è aver letto guide che trattano il problema come se avesse una sola risposta.
La realtà è che, per chi punta in cripto su scommesse e poi monetizza, esistono due livelli fiscali che non si confondono e che spesso convivono nello stesso conto. Il primo livello riguarda la vincita di scommessa in sé: l’imposta unica sul gioco la paga il concessionario ADM e il giocatore non vede nulla. Il secondo livello riguarda la cripto-attività che il giocatore ha usato per giocare e che, nel passaggio acquisto-vendita o vincita-conversione, può aver generato plusvalenza o minusvalenza tassabile in capo al giocatore stesso.
Da quando l’aliquota sostitutiva sulle plusvalenze cripto è salita al 33% dal 1° gennaio 2026, la differenza fra “vincita non tassata” e “plusvalenza fortemente tassata” è diventata economicamente decisiva. Ho visto contribuenti dichiarare in modo sbagliato per anni perché il commercialista di fiducia non distingueva i due livelli, oppure peggio, perché applicava il regime delle vincite scommessa anche a movimenti che erano puramente cessioni di cripto-attività.
In questa guida smonto i due livelli pezzo per pezzo. Spiego come si applica l’aliquota 33%, come funziona il metodo LIFO obbligatorio fissato dalla Circolare 30/E del 27 ottobre 2023, come si compila il Quadro RW, quando scatta l’imposta di bollo, e cosa succede in caso di perdita o di omessa dichiarazione. L’obiettivo è darti uno strumento di calcolo, non una predica. La predica la fanno gli articoli generici. Qui si lavora.
Vincita scommessa e plusvalenza cripto: due livelli che non si sommano
L’errore concettuale più frequente, quello che genera circa metà delle dichiarazioni sbagliate, è pensare che il problema fiscale del cripto-betting sia “tassare la vincita”. Non è così. La vincita di una scommessa, in Italia, non genera obblighi dichiarativi in capo al giocatore quando il bookmaker è un concessionario ADM. L’imposta unica sul gioco è già assolta dal concessionario sull’importo giocato e sul margine, e quel pagamento esaurisce la fiscalità del gioco in sé.
Quando però la stessa vincita è “pagata in BTC” o “depositata in BTC”, il livello fiscale cambia. Non perché la vincita diventi tassabile – quel principio resta – ma perché la cripto-attività ricevuta o usata per giocare entra in un regime diverso, quello delle plusvalenze finanziarie da cripto-attività disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023 e successive modifiche.
Vediamo i due livelli affiancati, perché è l’unico modo per non confondersi.
Livello 1, gioco. Il concessionario ADM versa l’imposta unica sul gioco. L’aliquota è del 24,5% sul GGR delle scommesse e 25,5% sui giochi di casinò. Il giocatore non dichiara la vincita. Se gioca su offshore non-ADM la situazione è diversa, ma è argomento del cluster bookmaker offshore senza ADM: lì cambia il quadro perché l’imposta unica non viene assolta da nessuno e i flussi finiscono in territorio fiscale ambiguo.
Livello 2, cripto-attività. Il giocatore italiano che acquista BTC, lo vende contro EUR per finanziare il conto gioco, oppure riceve vincita in BTC e poi la converte, realizza una plusvalenza o una minusvalenza tassabile come reddito diverso. L’aliquota sostitutiva è 33% dal 1° gennaio 2026. La franchigia dei 2.000 euro, in vigore fino al 2024, è abolita dal 2025. La cessione di BTC contro EUR è il fatto fiscalmente rilevante. Tenere BTC sul wallet, anche se fluttua di valore, non genera tassazione.
Cosa succede praticamente. Se un giocatore compra 0,1 BTC a 50.000 euro l’uno (5.000 euro), poi li vende a 60.000 (6.000 euro) per depositare sul conto gioco ADM, e infine vince 3.000 euro sulla scommessa, la fiscalità è: zero euro sulla vincita, 33% applicato a 1.000 euro di plusvalenza (=330 euro di imposta sostitutiva). Se quei 6.000 euro avessero generato una perdita – cioè BTC venduto sotto il prezzo di acquisto – la minusvalenza è riportabile per quattro anni successivi.
Tenere ben distinti i due livelli non è solo questione di forma. È la base per non pagare due volte e per non essere sanzionati per quel che non dovevi dichiarare.
Aliquota 33% dal 2026: cosa cambia rispetto al 26%
Quando è uscita in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il messaggio nei gruppi telegram dei trader cripto italiani è stato uniforme: “Sette punti in più, da subito”. In realtà l’aumento dal 26% al 33% sulle plusvalenze cripto entra in vigore il 1° gennaio 2026, non il 1° gennaio 2025. La fonte normativa è l’articolo 1 comma 24 della Legge di Bilancio 2025, che modifica l’articolo 67 del TUIR sulla disciplina dei redditi diversi.
Per uno scommettitore che muove regolarmente cripto, sette punti percentuali aggiuntivi sono significativi. Su una plusvalenza di 10.000 euro la differenza è di 700 euro reali. E qui il calendario diventa importante: ogni cessione di BTC effettuata fino al 31 dicembre 2025 sconta il 26%, ogni cessione dal 1° gennaio 2026 sconta il 33%. Non c’è retroattività, ma non c’è nemmeno dilazione: per il giocatore con stock cripto consistente, la pianificazione delle uscite ha avuto un peso reale a fine 2025.
Cosa è “cessione” ai fini fiscali, è un punto critico. La Circolare 30/E del 2023 ha chiarito che genera plusvalenza tassabile non solo la conversione cripto-fiat, ma anche la permuta cripto-cripto fra asset di natura diversa. Se vendo BTC per comprare USDT, sto realizzando plusvalenza sul BTC. Se vendo USDT per comprare ETH, idem. Se uso BTC per acquistare un servizio reale (incluso il deposito su un sportsbook che accetta BTC e tiene BTC come unità di conto), è cessione e quindi è plusvalenza.
L’unica eccezione tecnica è la permuta fra cripto-attività di “medesima natura”. L’Agenzia delle Entrate ha letto questa formula in modo restrittivo: per essere “stessa natura” devono essere economicamente fungibili e tipologicamente identiche. BTC e BCH non lo sono, anche se condividono parte della storia. Stablecoin agganciati allo stesso sottostante – per esempio due USD-stablecoin – tendenzialmente sì, ma la prassi non è ancora consolidata. Per sicurezza, ogni conversione va trattata come cessione fino a parere contrario fondato.
L’effetto netto sul cripto-betting italiano è semplice. Se compri BTC, lo tieni un giorno o un anno, lo vendi per finanziare il conto gioco, paghi 33% sulla differenza fra prezzo di vendita e costo medio LIFO. Stesso meccanismo se ricevi vincita in BTC su sportsbook crypto-friendly e poi converti. La pianificazione fiscale del giocatore in cripto, dal 2026 in avanti, deve incorporare quel 33% in ogni calcolo di break-even, perché altrimenti si gioca convinti di guadagnare e si esce con un margine al netto fortemente eroso.
Il metodo LIFO della Circolare 30/E: l’ordine conta
“Vorrei usare il FIFO, è più favorevole.” Sentita decine di volte. La risposta è: non puoi sceglierlo. La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate prescrive il metodo LIFO – Last In, First Out – per il calcolo del costo delle cripto-attività cedute. Punto. Non è una preferenza, è un obbligo.
Cosa significa LIFO. Quando vendi una porzione di un asset cripto che hai accumulato in più momenti, ai fini fiscali si assume che tu stia vendendo per primi i lotti acquistati per ultimi. Esempio: a gennaio compri 1 BTC a 40.000 euro, a giugno compri 1 BTC a 60.000 euro. A novembre vendi 1 BTC a 70.000 euro. Con il LIFO il lotto venduto è quello di giugno (acquistato a 60.000), quindi la plusvalenza è 10.000 euro, tassati al 33% (3.300 euro di imposta). Se fosse stato applicato il FIFO, la plusvalenza sarebbe stata 30.000 euro, con imposta di 9.900 euro. Il LIFO è generalmente più favorevole in mercati al rialzo lento e più sfavorevole in mercati con forti picchi recenti.
Per chi punta in cripto, l’implicazione pratica è netta. Ogni acquisto di BTC, ogni ricezione, ogni airdrop, ogni vincita in cripto-attività è un “lotto” con data e prezzo proprio. Ogni cessione consuma i lotti dal più recente al più vecchio. Se non hai una contabilità ordinata dei lotti, non puoi calcolare correttamente la plusvalenza.
L’errore più frequente è il “prezzo medio”. Tanti giocatori abituati al trading retail applicano un prezzo medio ponderato a tutto il proprio stock di BTC e calcolano la plusvalenza come differenza fra prezzo di vendita e prezzo medio. Non è LIFO. Non è ammesso. La rettifica AdE in caso di accertamento è automatica e porta la base imponibile al valore corretto, con applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele.
Tenere la contabilità in modo LIFO-compatibile è meno difficile di quanto sembri se si parte presto. Per il giocatore in cripto, il punto critico è la permuta cripto-cripto: ogni conversione USDT in BTC, BTC in ETH, ecc., è un evento fiscale che riduce un lotto di asset uscente e crea un lotto nuovo di asset entrante, con prezzo pari al valore di mercato in EUR al momento della transazione. Senza un foglio ordinato (anche solo Excel), a fine anno è impossibile ricostruire la base imponibile. Un esperto fiscale crypto interpellato sul tema dell’imposta sulle cripto-attività ha chiosato che la materia è già stata complicata a sufficienza dalla Legge di Bilancio 2023 e dagli interventi successivi. Ed è vero: la complessità non sta nelle aliquote, sta nei lotti.
Quadro RW: cosa scrivere e cosa no
Il Quadro RW è la sezione del Modello Redditi dedicata al monitoraggio fiscale dei beni esteri o di natura finanziaria detenuti dal contribuente residente. Per le cripto-attività, l’inclusione nel perimetro RW è normata dalla Legge di Bilancio 2023 ed è confermata anche dopo le novità DAC8 entrate in vigore il 1° gennaio 2026.
Chi deve compilare il Quadro RW per cripto-attività. Tutti i contribuenti residenti in Italia che hanno detenuto cripto-attività durante l’anno d’imposta, indipendentemente dal valore. Non c’è soglia minima dal 2023. Anche un giocatore con 0,001 BTC su un wallet self-custody ha l’obbligo dichiarativo, anche se la plusvalenza è nulla.
Cosa va dichiarato. Il valore di mercato in EUR delle cripto-attività al 31 dicembre dell’anno d’imposta, oppure al momento di chiusura del rapporto se l’asset è stato dismesso. La codifica AdE per le cripto-attività è specifica e va inserita nei campi corretti del modulo. Per ogni cripto-attività detenuta su exchange identificabile (CEX) si indica anche l’identificativo del soggetto custode. Per i wallet self-custody la prassi più condivisa è indicare il software wallet o l’hardware wallet come “soggetto detentore”, anche se il giocatore è custode di sé stesso.
Il caso scommettitore. Un giocatore che a fine anno ha BTC su exchange CASP italiano e USDT su exchange estero (CASP UE), con saldo zero o con vincita pendente su sportsbook offshore, deve riportare in Quadro RW il valore di tutto, con scomposizione per asset e per detentore. Questo vale anche se il saldo dello sportsbook offshore è espresso in cripto-attività mai prelevata: la titolarità rimane in capo al giocatore e quel saldo è cripto-attività detenuta indirettamente attraverso un soggetto estero.
Cosa NON va in Quadro RW. La vincita di scommessa già monetizzata in EUR sul conto gioco ADM (è un saldo in euro, non cripto-attività). Le plusvalenze realizzate durante l’anno (queste vanno in Quadro RT, non RW). I saldi azzerati durante l’anno e mai più toccati (ma se hai detenuto anche solo per un giorno l’asset, l’AdE può richiederlo, quindi prudenza).
Dal 1° gennaio 2026 il sistema cambia in modo silenzioso ma profondo. La Direttiva DAC8 (D.Lgs. 194/2025) obbliga gli exchange e i CASP UE a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate gli identificativi del cliente, i saldi, le transazioni e gli indirizzi wallet. Il Quadro RW del giocatore italiano viene incrociato in automatico con i dati ricevuti dagli exchange. Le omissioni che fino a ieri rischiavano di passare inosservate, oggi vengono rilevate via algoritmo. Questo non rende il Quadro RW “inutile” – resta obbligo del contribuente – ma lo trasforma in uno strumento di coerenza con dati già noti all’Erario, non in un’auto-segnalazione opzionale.
Imposta di bollo dello 0,2%: il prelievo silenzioso
Quando spiego l’imposta di bollo sulle cripto-attività, di solito ricevo un’espressione di sorpresa. È il prelievo che pochi conoscono e che incide poco sui piccoli stock ma diventa significativo sui patrimoni cripto consistenti. L’aliquota è dello 0,2% annuo – 2 per mille – sul valore di mercato delle cripto-attività detenute al 31 dicembre.
Su un patrimonio cripto di 50.000 euro, sono 100 euro l’anno. Su 200.000 euro, sono 400 euro. Non è la voce più drammatica del fisco, ma esiste e ha modalità di assolvimento specifiche.
Il punto critico è chi paga e come. Se la cripto-attività è detenuta presso un soggetto residente in Italia che opera come sostituto d’imposta – tipicamente un exchange CASP che ha sede italiana – il bollo viene applicato e versato direttamente dal sostituto, e il contribuente non ha obblighi attivi se non quello di garantire la copertura del bollo prelevato sul saldo. Se invece la cripto-attività è detenuta su exchange estero o su wallet self-custody, il bollo va auto-liquidato dal contribuente in dichiarazione, applicando la stessa aliquota dello 0,2% sul valore di mercato al 31 dicembre.
Per il giocatore in cripto questo si traduce in tre casistiche operative. Caso 1: tutto su exchange CASP italiano. Il bollo viene gestito dal sostituto, niente obbligo attivo. Caso 2: tutto su wallet self-custody. Il giocatore calcola il valore al 31 dicembre, applica lo 0,2% e versa in dichiarazione. Caso 3: misto. La parte su CASP italiano è gestita dal sostituto, la parte su self-custody o su exchange esteri è auto-liquidata.
Errore frequente: pensare che il bollo si applichi solo sui guadagni. Non è così. Il bollo si applica sul saldo, indipendentemente da plusvalenze o minusvalenze. Anche un giocatore in perdita totale sull’anno paga il bollo sul saldo finale (se positivo). Questo è il motivo per cui, sul cripto-betting, le perdite di gioco non azzerano il bollo: il bollo non guarda il P&L, guarda lo stock.
Una nota di prudenza: per gli sportsbook che mantengono saldi cripto sul conto gioco del giocatore, c’è un dibattito interpretativo aperto su se quel saldo rientri o meno nel perimetro del bollo. La prassi prevalente è considerarlo cripto-attività detenuta indirettamente, e quindi soggetta al bollo, ma la materia è in evoluzione.
Esempio pratico: dal deposito alla vincita, tassa per tassa
L’astratto stanca e fa sbagliare. Prendo un caso concreto e lo segno punto per punto. Personaggio: Marco, scommettitore italiano residente, dichiarante regolare, ha 0,15 BTC su exchange CASP italiano e vuole scommettere su un sito ADM. Anno 2026.
15 marzo 2026: Marco compra altri 0,05 BTC a 70.000 euro per BTC, esborso 3.500 euro. Tutto resta sull’exchange. Lotti detenuti: 0,15 BTC (acquistati nel 2024 a un prezzo medio supponiamo 35.000 euro), più 0,05 BTC nuovi a 70.000.
20 maggio 2026: Marco vende 0,03 BTC a 80.000 euro per BTC, ricavo 2.400 euro. Applicazione LIFO: il lotto consumato è quello del 15 marzo (acquistato a 70.000). Costo LIFO: 0,03 × 70.000 = 2.100 euro. Plusvalenza: 2.400 – 2.100 = 300 euro. Imposta sostitutiva: 300 × 33% = 99 euro. Marco riceve 2.400 EUR sul conto bancario tramite bonifico SEPA dall’exchange.
22 maggio 2026: Marco deposita 2.000 euro sul proprio conto gioco ADM dal conto bancario. Nessun evento fiscale. Sul conto bancario restano 400 euro.
30 giugno 2026: Marco gioca i 2.000 euro su scommesse sportive del concessionario ADM. Vince in totale 3.500 euro. Sul conto gioco è accreditato il saldo di 3.500 EUR. Nessuna dichiarazione del giocatore: l’imposta unica sul gioco è già stata versata dal concessionario.
10 luglio 2026: Marco preleva 3.500 euro dal conto gioco al conto bancario. Nessun evento fiscale.
15 agosto 2026: Marco riconverte parte del saldo bancario in BTC, comprando 0,04 BTC a 75.000 euro l’uno per 3.000 euro. Niente plusvalenza (è un acquisto).
31 dicembre 2026: stato cripto del Quadro RW di Marco. Lotti: 0,15 BTC del 2024 (mai venduti), 0,02 BTC residui del 15 marzo 2026, 0,04 BTC del 15 agosto 2026. Totale 0,21 BTC. Valore di mercato (ipotesi): 0,21 × 85.000 = 17.850 euro. Va riportato nel Quadro RW.
Imposta di bollo. Se l’exchange è CASP italiano e fa da sostituto, sostiene direttamente. In caso contrario Marco auto-liquida: 17.850 × 0,2% = 35,70 euro.
Quadro RT (plusvalenze): 300 euro di plusvalenza dichiarata, 99 euro di imposta sostitutiva versata.
Riepilogo fiscale annuo di Marco: 99 euro di imposta sostitutiva sulla plusvalenza, 35,70 euro di bollo (se auto-liquidato), zero euro sulla vincita di scommessa. La separazione dei due livelli, anche in un anno calmo, vale oro in dichiarazione.
Sanzioni per omessa dichiarazione: i numeri reali
“Tanto chi vuoi che lo veda?” Frase finale di mille conversazioni con scommettitori che hanno operato in cripto fra il 2020 e il 2024 senza mai dichiarare nulla. La risposta dal 1° gennaio 2026 è: praticamente lo vede tutti, e in automatico. Ma anche prima, le sanzioni erano e restano pesanti. Vediamole.
Per omessa dichiarazione del Quadro RW, l’articolo 5 del D.L. 167/1990 prevede sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Su un patrimonio cripto di 50.000 euro non dichiarato, la forchetta è da 1.500 a 7.500 euro di sanzione, oltre eventuali imposte arretrate ricalcolate.
Le sanzioni raddoppiano se gli asset sono detenuti in paesi inclusi nella black list dei paradisi fiscali. Per le cripto-attività, l’identificazione del “paese” si basa sulla giurisdizione del soggetto custode: un exchange con sede dichiarata a Curaçao o in alcune giurisdizioni offshore può far scattare il raddoppio. Su 50.000 euro non dichiarati, in zona black list, la sanzione massima sale a 15.000 euro.
A queste sanzioni “monitoraggio” si sommano quelle per dichiarazione infedele dei redditi (Quadro RT delle plusvalenze). Per le plusvalenze cripto omesse, l’AdE applica le sanzioni ordinarie tra il 90% e il 180% dell’imposta evasa. Su 1.000 euro di imposta sostitutiva non versata, la sanzione va da 900 a 1.800 euro, oltre imposta originaria, interessi legali, eventuali sanzioni penali se sopra le soglie del D.Lgs. 74/2000.
Lo strumento più sottoutilizzato è il ravvedimento operoso. Se il contribuente regolarizza spontaneamente prima di accertamento, le sanzioni si riducono drasticamente: tipicamente a un quinto del minimo edittale se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, fino a un decimo se è entro un anno. Su una sanzione base di 1.500 euro per RW omesso, ravvedendo entro 90 giorni si scende a 300 euro circa.
L’effetto DAC8 dal 2026 è un cambio di paradigma. Fino al 2025, la “buona riuscita” dell’omissione dipendeva dalla capacità AdE di scoprire l’asset estero, cosa non automatica e in molti casi impraticabile. Dal 1° gennaio 2026, gli exchange CASP UE comunicano automaticamente saldi e wallet all’Agenzia delle Entrate. La probabilità che un’omissione passi inosservata è crollata. Per gli scommettitori che hanno accumulato cripto su exchange italiani o europei senza mai dichiarare, il momento del ravvedimento spontaneo non è il prossimo anno: è ora.
Compensare le perdite: regole e limiti effettivi
L’altra faccia della plusvalenza è la minusvalenza. Quando vendi BTC sotto il prezzo di acquisto, hai realizzato una perdita fiscale che non è “carta straccia”. È una posta che riduce, in base alle regole di compensazione, le plusvalenze future della stessa categoria reddituale.
La regola base. Le minusvalenze su cripto-attività sono compensabili con plusvalenze su cripto-attività. Possono essere riportate in avanti per quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui si sono realizzate. Cinque anni totali (anno di realizzo + quattro successivi). Se non vengono assorbite in cinque anni, decadono.
Cosa NON puoi compensare con perdite cripto. Le minusvalenze cripto non si compensano con redditi di lavoro dipendente, redditi d’impresa, redditi di capitale, dividendi, plusvalenze su immobili. Non si compensano nemmeno con altre tipologie di redditi diversi non specificamente assimilabili. La compensazione resta strettamente nel perimetro delle plusvalenze finanziarie da cripto-attività.
Caso pratico: scommettitore in perdita. Marco compra BTC a 5.000 euro e li rivende a 4.000 per finanziare il conto gioco. Minusvalenza realizzata: 1.000 euro. Quei 1.000 euro vanno dichiarati nel Quadro RT come minusvalenza riportabile. Nei quattro anni successivi, se Marco realizza una plusvalenza cripto di 3.000 euro, può abbattere la base imponibile a 2.000 euro, applicando il 33% solo sulla quota residua (660 euro di imposta invece di 990).
Un caso particolare: la perdita su sportsbook offshore fallito. Se un giocatore aveva BTC su uno sportsbook crypto-friendly che chiude e svanisce con i fondi, la “perdita” non è automaticamente una minusvalenza fiscale. Affinché sia tale serve che la perdita di valore sia certa e oggettivamente documentabile (procedura giudiziaria, riconoscimento ufficiale dell’insolvenza, eccetera). In assenza di documentazione robusta, l’AdE può rigettare la deduzione e considerare l’asset ancora “detenuto” in capo al giocatore. Il tema è vasto e spesso fuori dalla portata documentale del giocatore medio.
Il punto operativo. Tenere traccia delle minusvalenze cripto realizzate è importante quanto tenere traccia delle plusvalenze. Una minusvalenza di 2.000 euro dimenticata, magari realizzata in un anno di perdite generali, è un credito fiscale buttato via che vale, nel quinquennio, fino a 660 euro di risparmio reale (33% di 2.000).
Domande frequenti
La vincita di una scommessa pagata in BTC va dichiarata nel Quadro RW?
La vincita in sé non si dichiara come reddito, perché l’imposta unica sul gioco è già assolta dal concessionario ADM. Ma il BTC ricevuto come vincita è cripto-attività detenuta dal contribuente: se al 31 dicembre il saldo cripto-attività non è zero, va riportato nel Quadro RW al valore di mercato. La conversione successiva del BTC in EUR genera plusvalenza o minusvalenza che va dichiarata nel Quadro RT. Per le scommesse su sportsbook offshore non-ADM la situazione cambia perché manca il presupposto dell’imposta unica assolta.
Come si calcola il LIFO se ho comprato BTC in più tranche prima di scommettere?
Il LIFO assume che la vendita consumi per primi i lotti acquistati per ultimi. Se hai comprato 0,1 BTC a 50.000 euro a gennaio e 0,1 BTC a 60.000 euro a giugno, e a novembre vendi 0,05 BTC a 70.000 euro, il lotto consumato è quello di giugno: costo LIFO 0,05 × 60.000 = 3.000 euro, plusvalenza 500 euro, imposta sostitutiva al 33% = 165 euro. Tenere un foglio ordinato per data e prezzo di acquisto è indispensabile, perché il prezzo medio non è ammesso dalla Circolare 30/E.
Una vincita su un sportsbook crypto è tassata diversamente dalla scommessa in EUR su sito ADM?
Sì, la struttura fiscale è diversa. Sulla scommessa in EUR su sito ADM l’imposta unica è assolta dal concessionario, il giocatore non paga e non dichiara la vincita. Sulla scommessa su sportsbook crypto offshore, l’imposta unica non è assolta da nessuno e il movimento di BTC fra wallet del giocatore e bookmaker è una sequenza di cessioni che genera plusvalenze tassabili al 33%. Quindi: stessa attività economica, ma due regimi tributari completamente diversi. Su offshore il giocatore italiano si trova ad assolvere obblighi che su ADM non avrebbe.
Cosa fare adesso, prima della prossima dichiarazione
Riassumo l’azione concreta per chi ha letto fin qui. Tre cose, in ordine di priorità.
Prima: ricostruisci la contabilità dei tuoi lotti cripto. Anche se hai sempre operato senza pensare alla fiscalità, ti serve un foglio ordinato per data, asset, quantità, prezzo in EUR di acquisto, ed eventuale data di cessione. Senza questo non puoi calcolare il LIFO. Senza il LIFO non puoi dichiarare correttamente. Senza dichiarare correttamente non puoi dormire tranquillo dopo il 1° gennaio 2026.
Seconda: distingui sempre i due livelli fiscali. Vincita scommessa ADM = niente dichiarazione del giocatore. Cessione cripto = plusvalenza al 33% nel Quadro RT, valore al 31 dicembre nel Quadro RW. Se il tuo bookmaker è offshore, il quadro cambia e va analizzato a parte: lì il rischio di doppia tassazione informale (plusvalenza cripto + assenza di assolvimento dell’imposta unica) è concreto.
Terza: se hai omissioni pregresse, valuta il ravvedimento operoso prima dei controlli automatici DAC8 a regime. La differenza fra ravvedimento spontaneo e accertamento può valere migliaia di euro. La probabilità che l’omissione resti invisibile è crollata e continuerà a calare.
L’aliquota del 33% non si abbassa dichiarandola in modo creativo. Si abbassa pianificando le cessioni, sfruttando le minusvalenze residue e conoscendo bene il LIFO. Tutto il resto è leggenda da forum.
Creato dalla redazione di «Bitcoin Scommesse».
